Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3).
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (4).
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] (5) (6) (7).
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(1) Sull'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, vedi la L. 11 gennaio 1986, n. 3 e il D.M. 19 ottobre 1987, n. 438 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1987, n. 253).
(2) Vedi l'art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada. Per quanto riguarda l'obbligo del rapporto in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(3) Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale. Vedi l'art. 52, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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Ho firmato per la raccolta firme per istituire il reato di Omicidio Stradale. Ora sembra che vogliano istituirlo. Ma non basta mai l'informazione, giacchè leggo su "La Repubblica" del 17 agosto scorso un commento del Sen. Li Gotti di Italia dei Valori che dice che già esisteva la possibilità di dare pene consistenti a chi uccide con l'auto, non per fatalità soltanto, ma avendo messo in atto una serie di comportamenti in violazione di regole del Codice della Strada.
A questo punto mi chiedo come mai queste pene, già previste dal Codice Penale e citate da Li Gotti, non vengono mai applicate dai magistrati e come mai questi magistrati non paghino mai per la loro indulgenza verso gli irresponsabili assassini che, oltre a togliere la vita a qualcuno, spezzano anche quelle di chi quel qualcuno amava.
Il caso recente dei 4 giovani francesi, uccisi dall'irresponsabile che ha guidato per decine di chilometri contro mano con un grosso SUV, ha suscitasto scandalo per l'agire del magistrato che ha lasciato a piede libero l'assassino. Il buonsenso non è francese, italiano o albanese, appartiene a tutti e quando non c'è crea sconcerto. Il magistrato, di fronte all'ovvia indignazione dell'opinione pubblica, ha ripreso le carte ed ha deciso che no, non poteva restare libero, e lo ha fatto arrestare.
Ora come si può non sottolineare la totale mancanza di professionalità di detto magistrato e di tutti quelli che agiscono come lui?
Uno che guida per 30 chilometri contro mano, in una folle roulette russa, schivando auto che gli suonano terrorizzate, uno che risulta con alcol sopra la norma, tu, magistrato, lo denunci a piede libero? Ha ucciso quattro persone. Quattro giovani sono al cimitero. I genitori hanno la vita distrutta per sempre. Quale altro danno deve fare un essere umano per essere messo in galera? E tu, magistrato, riprendi le carte perché gli altri protestano e cambi idea per questo? Il Codice Penale non ti veniva in aiuto prima?
Ecco, questi magistrati, e sono tanti, troppi, mi fanno paura.
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