Stefano Galetto, presidente della commissione, ha spiegato i motivi dell'incontro:
Follia burocratica
che consente l'abuso e forse lo incentiva?
Aggiungo a codeste informazioni che la precedente proprietaria della casa dell'esempio concreto qui riportato ha dovuto pagare circa euro 1000 al momento della richiesta di poter costruire l'accesso alla casa medesima.
Il nuovo proprietario ha dovuto comperare euro 200 di Marche da bollo (ANCORA CON QUESTO SISTEMA BORBONICO DELLE MARCHE DA BOLLO!!!) e firmare finalmente il contratto nell'ufficio, coperto di carte e di pratiche, della Regione!
Il contratto in tre copie, ogni copia composta di 10 fogli, ha richiesto circa 30 firme che il cittadino ha dovuto apporre.
Ma non è finita qui!!
Tale contratto deve andare alla firma di 2 Direttori, infine il contratto (immagino una copia) deve andare all'interessato che lo presenterà al Comune dove ha la casa e potrà presentare la DIA per costruire il passetto di entrata a casa sua dalla strada comunale al suo cancello! Ma non subito! Deve aspettare 30 giorni!
Ora credo che qualsiasi cittadino europeo o investitore straniero fuggirebbe orripilato da tanta follia!
A fronte di un mare di scartoffie che opprimono il cittadino e ne ritardano gli scopi, che producono lavoro per altrettanti burocrati, anch'essi oppressi dai vari passaggi imposti da leggi e regolamenti farraginosi fino alla follia, la gente per sfuggire non sta in regola!
E' tutto un abuso e gli Enti preposti non controllano nulla!
Avevo segnalato questo problema a Davide Barillari, anche mio rappresentante in Consiglio Regionale Lazio, Presidente
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio, ma forse oppresso da tanti problemi ha letto superficialmente quanto gli documentavo e mi ha risposto che era un problema "di competenza del municipio", quando è evidente che di Regione si parla. Gli invio questo post quale ulteriore documentazione di una burocrazia che va cambiata.
La Giunta Marrazzo aveva varato il seguente regolamento nel 2008:
http://www.regione.lazio.it/http://www.regione.lazio.it/
Regolamento regionale 3 settembre 2008, n. 15
BUR 13 settembre 2008, n. 34
Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche.
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento detta norme attuative ed integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche relative alle cessioni e alle alienazioni delle fasce frangivento, ivi comprese le modalità per la stima del valore del suolo e del soprassuolo, nonché alle concessioni di servitù di passaggio sulle fasce stesse.
2. I beni oggetto del presente regolamento sono costituiti dai terreni destinati a fasce frangivento in Agro Pontino ubicati sia all’interno dei perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni, sia in zone agricole o, comunque, all’esterno degli stessi perimetri urbani.
3. I terreni già destinati a fasce frangivento ubicati in zone agricole o, comunque, all’esterno dei perimetri urbani dei singoli comuni, possono essere alienati soltanto qualora abbiano perso la specifica funzione per carenza di alberature di eucaliptus e/o conifere radicate sui terreni stessi, ovvero per la loro irreversibile trasformazione conseguente ad occupazione senza titolo o per l’eccessiva onerosità del ripristino dell’originaria funzione del bene.
ART. 2
(Vincoli di tutela e norme relative alla gestione e all’utilizzazione delle fasce frangivento )
1. Sui terreni destinati a fasce frangivento che non abbiano perso la loro specifica funzione, ancorché utilizzati, a qualsiasi titolo da altri soggetti pubblici o privati, gravano i vincoli idrogeologico, forestale nonché paesaggistico e ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. La gestione delle fasce frangivento è disciplinata dall’articolo 59 del regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”).
3. Le fasce frangivento che restano di proprietà della Regione sono gestite dal Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino, di seguito denominato ente gestore, ai sensi dell’articolo 7 quater della l.r. 22/1995 e successive modifiche.
4. Nelle fasce frangivento di proprietà regionale, la ceduazione e la manutenzione straordinaria sono eseguite dall’ente gestore sulla base del piano di manutenzione adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”).
5. L’utilizzazione da parte di terzi delle fasce frangivento deve garantire la migliore conservazione e funzionalità del sistema frangivento impiantato a difesa del territorio nel rispetto di quanto contenuto nel piano di manutenzione di cui al comma 4.
6. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull’esecuzione degli interventi di taglio e sul rispetto del piano di manutenzione sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, competente per territorio.
7. In caso di opposizione, il taglio è eseguito dall’ente gestore in danno del soggetto inadempiente, detratto il valore del legnatico.
8. Al fine della tutela delle fasce frangivento, in presenza di abusi o violazioni alle vigenti disposizioni in materia, il direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominato direttore competente, con proprio provvedimento da notificare agli interessati, intima il ripristino della legittima utilizzazione indicando i successivi adempimenti dell’amministrazione regionale in caso di inosservanza del provvedimento di intimazione.
CAPO II
Cessioni e alienazioni
ART. 3
(Cessioni e alienazioni di fasce frangivento)
1. I terreni destinati a fasce frangivento rientranti, comunque, all’interno dei perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti sono, prioritariamente, ceduti a titolo gratuito ai comuni, qualora gli stessi abbiano già inoltrato richiesta alla Regione ai sensi dell’articolo 541, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), nel termine perentorio ivi previsto, ovvero alienati a titolo oneroso secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai comuni che non abbiano già inoltrato richiesta con le suddette modalità;
b) ai frontisti;
c) ai confinanti.
2. I terreni relativamente ai quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, possono essere alienati ai soggetti di cui al comma 1 secondo l’ordine di priorità ivi previsto.
ART. 4
(Modalità di presentazione delle richieste)
1. Le richieste di alienazione devono essere presentate alla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione competente, nonché all’ente gestore.
2. Alle richieste dei frontisti e dei confinanti, contenenti le generalità del richiedente nonché, relativamente alle persone giuridiche, del legale rappresentante con i relativi poteri contrattuali, è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
a) relativamente alle persone fisiche, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, il luogo di residenza e l’ attività esercitata;
b) relativamente alle persone giuridiche :
1) la denominazione dell’impresa, la sede legale, l’iscrizione nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, con l’indicazione della specifica attività d’impresa e della forma giuridica , nonché, limitatamente alle cooperative o ai consorzi di cooperative, la regolare iscrizione nel registro prefettizio- schedario generale della cooperazione- con l’indicazione dei relativi dati;
2) la data e il luogo di nascita nonché la residenza dei legali rappresentanti.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 deve, altresì, attestare che il soggetto richiedente:
a) non versi nelle condizioni che comportano l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione cui è connesso il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) non abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
c) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode o riciclaggio;
d) non abbia alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblicamoralità) e successive modifiche o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.
4. Le richieste di cessione o di alienazione devono essere, altresì, corredate:
a) dell’esatta individuazione del terreno interessato con allegata una planimetria (C.T.R.) nella quale sono riportati i vincoli di cui all’articolo 2, comma 1;
b) dei dati identificativi catastali ( foglio/i, particella/e, subalterno/i);
c) della relazione sullo stato dei luoghi;
d) della relazione tecnica illustrativa sulla destinazione d’uso del terreno interessato;
e) del certificato di destinazione urbanistica;
f) dell’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria determinato in modo forfettario nella misura di euro 150,00, da versare sull’apposito conto corrente intestato alla Regione Lazio.
5. Le richieste presentate alla Regione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere integrate con la documentazione di cui al presente articolo, qualora non risulti già acquisita agli atti, e copia delle stesse è trasmessa all’ente gestore.
ART. 5
(Istruttoria e definizione del procedimento )
1. Le richieste di cessione o alienazione sono istruite dalla direzione competente, previa verifica e relazione formale in ordine allo stato dei luoghi, con particolare riferimento all’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 3, da parte dell’ente gestore. Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e assegna un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la eventuale regolarizzazione della stessa, pena la non ammissibilità della richiesta.
2. Entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della relazione formale di cui al comma 1, il direttore competente dispone la cessione o l’alienazione, che avvengono nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il terreno stesso, ivi comprese le alberature, nonché nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 2, comma 1, ove esistenti. Il suddetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione ai sensi del comma 1.
ART. 6
(Stima del valore del suolo e del soprassuolo)
1. Ai fini dell’alienazione, la stima del valore del suolo e dell’eventuale soprassuolo del terreno è effettuata, mediante apposita perizia, dall’ente gestore con riferimento ai valori correnti di mercato dei beni con caratteristiche analoghe.
2. Il prezzo di stima, determinato ai sensi del comma 1, si intende al netto degli oneri fiscali, che sono comunque a carico dell’acquirente analogamente alle spese tecniche e alle spese contrattuali.
3. Il prezzo di stima è indicato nelle entrate del bilancio regionale di previsione relativo all’esercizio nel quale si prevede di realizzare l’alienazione.
CAPO III
Concessioni di servitù di passaggio
ART. 7
(Rilascio delle concessioni di servitù di passaggio)
1. Le concessioni di servitù di passaggio sono rilasciate a favore dei richiedenti sui terreni relativamente ai quali ricorrono le condizioni di fatto previste negli articoli 1051, 1052, 1054, 1056 e 1057 del codice civile. L’ampiezza della servitù da concedere è valutata, di volta in volta, in funzione della tipologia della strada da cui si accede e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.
2. La costituzione della servitù deve tener conto di eventuali diritti di terzi e di vincoli di qualsiasi natura e non può, in alcun caso, confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene è destinato e il rilascio della concessione è subordinato alla salvaguardia della barriera frangivento nonché al rispetto del codice della strada relativamente agli attraversamenti.
3. Le istanze dei privati, persone fisiche o giuridiche, sono presentate alla struttura competente nonché all’ente gestore.
4. Alla domanda sono allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche con le attestazione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3;
b) il nulla osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico rilasciato dalla provincia di Latina;
c) il parere favorevole rilasciato dall’autorità competente nel caso di aree soggette a rischio idraulico;
d) il parere favorevole dei soggetti competenti relativamente agli altri eventuali vincoli di cui all’articolo 2, comma 1;
e) il certificato di destinazione urbanistica;
f) la relazione sullo stato dei luoghi corredata da planimetria in opportuna scala con l’individuazione del terreno interessato, percorso della servitù e della superficie da asservire nonché dei vincoli gravanti sul terreno;
g) i dati identificativi catastali ( foglio/i, particella/e, subalterno/i);
h) la relazione tecnica illustrativa della destinazione d’uso del terreno richiesto, corredata da elaborati grafici in opportuna scala delle opere da realizzare;
i) la quietanza comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo forfetario ai sensi dell’articolo 9.
5. Le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere integrate con la documentazione di cui al comma 4, ove la stessa non sia stata già acquisita agli atti.
6. L’atto di concessione è adottato dal direttore competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e stabilisce:
a) la durata della concessione che non può, comunque, superare i venticinque anni;
b) l’uso per il quale il bene viene concesso;
c) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato;
7. E’ in facoltà dell’amministrazione regionale e dell’ente gestore effettuare controlli, verifiche e sopralluoghi in qualunque momento.
8. Il trasferimento della titolarità della concessione è subordinato ad autorizzazione del direttore competente rilasciata su richiesta del subentrante, corredata della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, con le attestazione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 nonché della relazione tecnica di cui al comma 4, lettera h), del presente articolo nel caso di mutamento della destinazione d’uso del terreno.
ART. 8
(Rilascio delle concessioni di servitù di passaggio in sanatoria)
1. I soggetti di cui all’articolo 7 ter, comma 1, della l.r. 2/1995 e successive modifiche sono tenuti a regolarizzare la propria posizione presentando domanda di concessione a sanatoria alla direzione competente nonché all’ente gestore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Al procedimento di rilascio delle concessioni in sanatoria di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
3. In caso di mancata presentazione dei pareri favorevoli relativi ai vincoli idrogeologico nonché paesaggistico e ambientale, la Regione incamera le somme versate a titolo di risarcimento dei danni, con riserva di conguaglio in aumento, per l’utilizzo senza titolo ed espleta l’azione di rivendica del tratto di fascia frangivento occupata abusivamente con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’occupante.
ART. 9
(Importi forfettari)
1. Ai fini del rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 7, il richiedente è tenuto a versare alla Regione un importo forfettario, comprensivo dei diritti di istruttoria, pari a euro 35,00 per mq.
2. Ai fini del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 8, il richiedente e tenuto a versare alla Regione un importo forfettario, comprensivo dei diritti d’istruttoria, pari a:
a) euro 100,00 per mq, qualora l’utilizzo senza titolo del terreno abbia avuto inizio anteriormente al 31 dicembre 1994;
b) euro 75,00 per mq, qualora l’utilizzo senza titolo del terreno abbia avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000;
c) euro 50,00 per mq, qualora l’utilizzo senza titolo del terreno abbia avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2007.
3. Gli importi dovuti ai sensi dei commi precedenti possono essere ripartiti in:
a) due rate annuali per importi fino a euro1.500,00;
b) tre rate annuali per importi superiori a euro 1.500,00.
4. Nel caso di versamento rateizzato ai sensi del comma 3, le rate successive alla prima sono maggiorate di un tasso d’interesse pari al prime rate vigente alla data del versamento stesso.
5. Relativamente alle servitù di passaggio di cui all’articolo 1056 del codice civile e alla normativa di settore ad esso collegata, si applicano i canoni o le indennità previsti dalla normativa stessa.
ART. 10
(Decadenza e revoca della concessione)
1. Costituiscono causa di decadenza della concessione:
a) la destinazione d’uso del bene diversa da quella concessa;
b) il mancato rispetto, grave e reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nell’atto di concessione della servitù;
c) il subentro non autorizzato nella titolarità della concessione.
2. Il responsabile del procedimento comunica all’interessato l’avvio del procedimento preordinato al provvedimento di decadenza, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni per le eventuali controdeduzioni.
3. Qualora sia perpetrato dal concessionario della servitù un danno nei confronti della fascia frangivento o delle alberature ivi esistenti, il concessionario stesso è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell’amministrazione regionale.
4. La concessione può essere revocata, con provvedimento del direttore competente, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
CAPO IV
Disposizioni finali
ART. 11
(Disposizione transitoria relativa alla gestione delle fasce frangivento)
1. Nelle more dell’adozione del piano di manutenzione di cui all’articolo 2, comma 4, in tutte le fasce di proprietà pubblica e privata, gli interventi di taglio, quali ceduazioni o manutenzione straordinaria, sono eseguiti nel rispetto dell’articolo 59, comma 2, del r.r. 7/2005 e la relativa autorizzazione è rilasciata dai comuni interessati, per superfici d’intervento fino a 3 ettari, e dalla provincia di Latina per superfici d’intervento superiori a 3 ettari, previa acquisizione dei pareri relativi ai vincoli gravanti sul terreno.
ART. 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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Strada con fascia frangivento |