«Vedrete, il processo Eternit non finisce così». E come finirà allora?
Palazzo di giustizia di Torino, ore 17. Il pm Raffaele Guariniello non commenta la richiesta di prescrizione del pg di Cassazione, Iacoviello. Barricato nel suo ufficio aspetta le ultime da Roma.
Eppure nei corridoi di questo palazzo ormai semideserto qualcuno è pronto a giurare che Stephan Schmidheiny sarà chiamato prestissimo in tribunale a Torino. E che, oggi stesso, Guariniello manderà avanti gli atti di quell’inchiesta battezzata «Eternit bis», quella che a luglio si era conclusa con l’avviso di chiusura indagini per 213 morti per amianto. Stiamo parlando di morti targati Eternit, ovvio. E il reato su cui si era lavorato negli uffici del quinto piano non era disastro, ma omicidio. Duecentotredici casi. Forse anche qualcuno in più, perché in questi quattro mesi, a quegli atti, se ne potrebbero essere aggiunti molti altri.
Sarà omicidio volontario, dicono, perché il viatico all’accusa arriverà proprio da quella frase che il Procuratore generale ha pronunciato nella sua requisitoria - «Per me l’imputato è responsabile di tutte le condotte a lui ascritte» - prima di entrare nella disquisizione, molto delicata e poco condivisa, della differenza che c’è tra il diritto e la giustizia: «Concetti che spesso non possono coesistere».
Riuscirà il PM Dott. Guariniello ad aggirare la nefanda prescrizione che, data la lentezza della giustizia, è un salvacondotto per chi delinque?
Non sono una studiosa di Diritto ma credo che egli spera di rinverdire la chiamata a giudizio del miliardario svizzero cambiando il capo di imputazione in Omicidio volontario.
Il resto è Filosofia del Diritto: possono coesistere Diritto e Giustizia? Qualora così non sia bisogna cambiare qualcosa assolutamente.
In Francia, Germania, Spagna esiste l'istituto della prescrizione in varie forme a seconda delle pene previste. In Gran Bretagna invece:
L’ordinamento del Regno Unito, com’è tipico della tradizione giuridica di common law, non contempla l’istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all’estinzione dell’azione, e non del reato.
I time limits posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all’esercizio del potere di proporre l’azione in giudizio; essi rispondono all’esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l’acquisizione di prove genuine e di gararantire all’accusato un “giusto processo” (due process of law) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati.
I limiti temporali, così intesi, si articolano diversamente a seconda della categoria di reato e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates’ Court Act del 1980). La qualificazione legislativa di un determinato reato come summary offence o, rispettivamente, come indictable offence comporta, infatti, la cognizione della Magistrate’s Courts oppure della Crown Court (integrate daljury). Scriminanti tra i due tipi di reato sono, per un verso, la minore entità del primo e la previsione, per il secondo, di pene detentive non inferiori a tre mesi; per altro verso, la competenza di un giudice monocratico oppure, per il reato più grave, di una corte integrata dal jury.
Nel caso della summary offence, l’azione penale deve essere avviata entro sei mesi dalla perpetrazione del reato, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati (un esempio recente è costituito dall’estensione dei limiti per il perseguimento di determinati reati urbanistici dal Climate Change and Sustainable Energy Act del 2006, art. 13).
Nel caso della indictable offence (giudicato dalla Crown Court oppure, ove il reato sia “triable either way”, alternativamente dall’una o dall’altra corte), non sussistono limiti temporali alla prosecution. Inoltre, il tempo trascorso senza che il reato sia stato perseguito (staleness) è soltanto uno dei criteri sulla cui base viene valutata la sussistenza dell’interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale, anche a distanza di tempo e specie in relazione ai reati più gravi (public interest criteria).
DA:
Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | A.C. 1235 - La prescrizione del reato nei principali paesi stranieri |
Riferimenti: |
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Serie: | Note informative sintetiche Numero: 8 |
Data: | 13/05/2009 |
Descrittori: |
PRESCRIZIONE DEL REATO | STATI ESTERI |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
N. 8 – 13 maggio 2009
A.C. 1235
La prescrizione del reato nei principali paesi stranieri
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