Da: "Il Centro" 11 novembre 2015
L'Aquila, in carcere Livio Bearzi, ex preside del Convitto
Nel crollo morirono tre studenti, deve scontare una condanna definitiva di quattro anni. Il suo legale: «Anche lui è una vittima del terremoto»di Roberto Raschiatore
L’AQUILA. A sei anni e mezzo dal terremoto arriva il primo arresto legato ai crolli con vittime. Il friulano Livio Bearzi, 58 anni, che la notte del 6 aprile 2009 era il preside del Convitto nazionale “Domenico Cotugno”, da ieri è in una cella del carcere di via Spalato a Udine.
Il pronunciamento è stato l’ultimo atto di un procedimento giudiziario che vedeva Bearzi imputato per omicidio colposo plurimo e lesioni personali.
Nel crollo del Convitto nazionale persero la vita Luigi Cellini, 15 anni di Trasacco, e due studenti stranieri, Ondreiy Nouzovsky, Marta Zelena, rispettivamente di 14 e 16 anni. Altri due ragazzini rimasero feriti.
Il procedimento vedeva imputato anche Vincenzo Mazzotta, dirigente della Provincia dell’Aquila, condannato a 30 mesi dai giudici della Suprema corte.
Al preside Bearzi sono state contestate la mancata ristrutturazione del vecchio edificio dell’Aquila (costruito nell’Ottocento) e l’assenza di un piano per la sicurezza.
In sintesi, ricordando le motivazioni dei giudici d’Appello che sostanzialmente ricalcano quanto avevano già evidenziato i colleghi di primo grado, al dirigente friulano è stata attribuita una «totale inerzia, a fronte di una situazione di evidente rischio per le condizioni in cui versava la palazzina, in presenza dello stillicidio di scosse». La sua colpa, sempre secondo i giudici, è stata quella di «omettere di valutare l’enorme pericolo incombente sul vetusto palazzo e il sol fatto di avere consentito la prosecuzione dell’attività».
Già durante il processo di primo grado, il giudice Giuseppe Grieco, in trenta pagine di motivazioni depositate a inizio 2013, aveva più volte evocato la «negligenza».
«Bearzi» secondo Grieco, «operò in totale spregio del piano di sicurezza vigente e delle più elementari norme cautelari. La mancata evacuazione dell’edificio, protrattasi per un intollerabile lasso temporale, rappresenta il punto nodale della sua responsabilità».
«Rispettiamo la decisione della magistratura, a tempo debito presenteremo le istanze per l’eventuale applicazione di misure alternativa al carcere, visto che per l’entità della pena, superiore a tre anni, il mio assistito non è rientrato nei benefìci di legge», commenta l’avvocato Paolo Enrico Guidobaldi, difensore di Bearzi. «Ho un grande magone. Perché se è vero che a tre famiglie è stata inflitta la sofferenza più profonda che ci può essere, quella di perdere un figlio, una sofferenza per la quale ci vuole rispetto a partecipazione, è anche vero che pure la situazione del dottor Bearzi è dolorosa. Anche lui in qualche modo è una vittima del terremoto. Anzi di tre terremoti. Dopo essere sopravvissuto ai due che hanno colpito il Friuli nel ‘76, è stato segnato definitivamente da quello dell’Aquila. È una persona eccezionale e finora ha saputo sopportare tutta questa vicenda con estrema dignità. La legge 107 di quest’anno, quella sulla cosiddetta Buona scuola, individua nel dirigente scolastico il responsabile della sicurezza. E di certo la sentenza sul caso Bearzi ha anticipato tale orientamento. Esprimo vicinanza ai familiari di tutti coloro che hanno trovato la morte in un evento così tragico».
Dal Friuli tanti messaggi di solidarietà a Bearzi, che fino a pochi giorni fa era il preside dell’istituto comprensivo più grande di Udine e faceva il reggente ad Ajello. «Il preside Livio Bearzi ha la nostra stima e la nostra solidarietà umana e professionale» la parole di Nerina D’Angelo, vicepreside. «È una brava persona», scrive un’insegnante
su Facebook, «e un dipendente dello Stato coscienzioso che paga per tutti. Con le nefandezze che si sono viste e sentite a L’Aquila, lui, preside lì da pochi mesi, doveva prevedere il terremoto e ristrutturare uno stabile? Da brividi. Tenga duro, preside!».
Può il Preside ristrutturare uno stabile di proprietà dello Stato?
NO, non può.
Egli può soltanto SEGNALARE le criticità dell'edificio alla Provincia, se è Scuola Superiore, al Comune se è Scuola Inferiore. Provincia e Comune sono gli Enti di competenza.
Perché dunque dei magistrati hanno distrutto la vita di quest'uomo di 58 anni sbattendolo in carcere per 4 anni e dandogli l'interdizione dai Pubblici Uffici per altri 5?
Non avendo davanti a me il dispositivo della sentenza di condanna ma solo notizie giornalistiche, spesso imprecise e contraddittorie, mi fermo a quelle scarne righe che dicono che i testimoni hanno riportato la sua ostinazione a far rimanere i ragazzi nell'edificio invece di dichiararne l'inagibilità.
Non ho alcuna fiducia nella magistratura per fatti ripetuti e ripetuti che ho visto nella mia lunga vita: eppure spero che codesti magistrati abbiano correttamente valutato le RESPONSABILITA' del Preside e gli STRUMENTI CHE LA LEGGE GLI METTE A DISPOSIZIONE PER ATTUARLE.
Mi spiego meglio: se lo Stato mi affida delle Responsabilità DEVE anche darmi gli STRUMENTI per esercitarle. Altrimenti è uno Stato Despota che scarica sulle mie spalle pesi che SONO di Altre Istituzioni e ai quali io non sono in condizione di sopperire, ANCHE VOLENDO, in quanto lo Stato medesimo non me ne da la POSSIBILITA'.
Questo Preside poteva scrivere alla Provincia dichiarando le criticità dell'edificio e chiedendo il suo intervento. Lo ha fatto?
Se non l'ha fatto è colpevole.
Mi informano però che lo stragrande numero degli edifici scolastici Italiani hanno delle criticità: più o meno gravi. In conseguenza di ciò ad inizio anno ogni Preside stila un documento segnalando al Ministero della Pubblica Istruzione e all'Ente preposto alla manutenzione degli edifici scolastici tutto ciò che per LEGGE dello STATO manca.
E' sistema standardizzato che il Ministero, pur sapendolo, NON fa NULLA e i Comuni e le Province (ora anche abolite!) NIENTE AFFATTO.
Cosa deve fare il Preside a cui certe teste vuote hanno affibbiato la stella di "Sceriffo"?
Può, sotto la sua Responsabilità, dichiarare CHE LA SCUOLA NON E' AGIBILE, elencando i motivi di LEGGE di tale inagibilità!
Ma qui, che è l'unica strada per non fare la fine del Preside del Convitto de L'Aquila, interviene un altro reato: INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO!
Infatti, se i Presidi, data la precaria situazione degli Edifici Scolastici, attuassero la giusta chiusura in mancanza dei requisiti che la LEGGE stessa chiede per l'agibilità, mezza Italia resterebbe con le Scuole chiuse.
E allora?
Allora, come quasi tutto, il Carrozzone Italia, lento ed inefficiente a parte rari settori, VA AVANTI COSI' NELLA PRECARIETA' E SPERANDO CHE NON ACCADA NULLA DI GRAVE, nel qual caso però un capro espiatorio si trova sempre: IL PRESIDE.
Dunque ma che Sceriffo! Questa figura con la Buona Scuola, soprattutto, è stata messa in una posizione tale di Responsabilità SENZA la possibilità di attuarle, che più che Sceriffo è un sicuro galeotto!
Ora il povero Preside del Convitto de L'Aquila arrivato da soli tre mesi come può essere il VERO colpevole della morte dei tre ragazzi?
Eppure il Dirigente della Provincia ha preso una pena inferiore alla sua!
PERCHE' LA PROVINCIA DE L'AQUILA NON HA STABILITO L'INAGIBILITA' DELL'EDIFICIO?
EPPURE ERA DELLA PROVINCIA IL COMPITO DELLA SUA MANUTENZIONE.
IL PRESIDE E' UN GEOMETRA? E' UN INGEGNERE EDILE?
COME MAI GLI SI CHIEDONO COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA?
EGLI PUO' SOLO FARE UNA VALUTAZIONE DI BUONSENSO COME CIASCUNO DI NOI: NULLA DI PIU'.
Dunque appare folle lo scarico che lo STATO fa ipocritamente sulle spalle di chi ha e deve avere competenze essenzialmente educative e incomprensibile la sentenza che stronca per sempre la vita di questo poveruomo.
"A pochi giorni dalla Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, il 22 novembre, ho depositato oggi un'interrogazione ai ministri dell'Istruzione, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, per risolvere sul piano legislativo gli aspetti controversi dell'applicazione della Legge sulla sicurezza in ambito scolastico".
Lo afferma la parlamentare Serena Pellegrino (SI-SEL) vicepresidente della commissione Ambiente a Montecitorio.
"La sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna di Livio Bearzi per le tragiche morti di tre ragazzi a causa del crollo del Convitto nazionale de L'Aquila durante il terremoto del 2009 - prosegue Pellegrino - ha evidenziato l'urgenza di una revisione delle norme vigenti, che attribuiscono ai dirigenti scolastici responsabilita' in ordine alla sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici esorbitanti dalle loro effettive competenze e possibilita' di intervento, ordinario e straordinario, rispetto le inadeguatezze e i rischi delle strutture. La gestione della sicurezza nelle scuole promana dalla Legge sulla sicurezza nel Lavoro: ma le scuole non sono aziende, i nostri figli non sono dei lavoratori e i loro presidi non sono datori di lavoro, gli strumenti di tutela e prevenzione e l'attribuzione delle relative responsabilita' vanno rimodulati sulla specificita' del contesto''.
ALCUNI PASSI DELLA SENTENZA BEARZI RIPORTATI DAI QUOTIDIANI:
A rendere il quadro «inequivocabile», a parere della Corte, sono state le testimonianze dei ragazzi scampati alla tragedia. «Vi erano già state infiltrazioni d’acqua - scrivono i giudici -, crepe sui muri, cadute di intonaco e “metà tetto giù” in una stanza e certamente fu tale allarmante precarietà che destò panico nei ragazzi, il cui racconto dipinge con efficacia tutta la drammaticità di quel momento, affrontato dal Bearzi in modo scellerato».
Di eclatante evidenza «la mancata adozione di una qualche misura di salvaguardia degli alloggianti e, in particolare, lo sgombero del convitto». Che sarebbe dovuto avvenire anche senza autorizzazione dei genitori, aggiungono i magistrati, «vista la contingenza di elevatissima urgenza» e derivando al dirigente scolastico, nell’esercizio della propria funzione educativa, «uno specifico e ulteriore obbligo di protezione».
Dall’istruttoria dibattimentale era emerso come Bearzi «avesse in pratica costretto i ragazzi minorenni che avevano chiesto di andarsene a restare, dicendo loro “male che vada, domani siamo tutti morti”».
Per il procuratore generale, si trattò di «crolli annunciati». Realizzato nella prima metà dell’800, l’edificio si presentava ormai fatiscente e - relazioni tecniche alla mano - in condizioni di «inadeguatezza statico-strutturale» in diverse sue parti, oltre che privo di una serie di certificati obbligatori.
«Da tempo - si legge nelle motivazioni - avrebbe dovuto esserne decisa la chiusura e la sistemazione». Interventi di consolidamento di cui, a parere dell’Appello, avrebbe dovuto occuparsi lo stesso Bearzi. «L’obbligo della Provincia di provvedere alla manutenzione straordinaria - scrivono i giudici - non esclude certo quello a carico del dirigente scolastico, al vertice dell’ente proprietario e quindi custode dell’immobile».
Per contro la LEGGE sulla DIRIGENZA PUBBLICA esclude i Dirigenti Scolastici (Presidi) e i Dirigenti Medici (gli unici esposti penalmente) dai medesimi BENEFICI economici dei Dirigenti Burocrati dei Ministeri e degli Enti Pubblici in generale, che difficilmente rispondono di qualcosa.
(1) Responsabili per l’organizzazione, la gestione e la rendicontazione delle Istituzioni scolastiche statali
eroganti servizio pubblico, con un numero considerevole di dipendenti mediamente 100 a fronte dei
Dirigenti che dirigono Uffici pubblici composti mediamente da 10 unità;
(2) Responsabili, come datori di lavoro, nel Sistema di prevenzione e protezione delle Istituzioni scolastiche e di quanto attiene la sicurezza degli edifici scolastici, della gestione dei rapporti interistituzionali finalizzati alla “gestione della sicurezza” (EE.LL., territorio etc..); (D.lgs n.81/2008 e successive integrazioni);
(3) Rappresentanti la Parte Pubblica, ovvero lo Stato italiano, nel tavolo di contrattazione sindacale;
(4) Responsabili, nella contrattazione, per quanto riguarda le materie dell’informazione preventiva e successiva, per la regolare applicazione del contratto e per la redazione della relazione pubblica di accompagnamento dello stesso contratto integrativo;
(5) Responsabili per tutte le procedure della privacy D.lgs n. 196/2003;
(6) Responsabili dell’applicazione delle norme sul trattamento dati come per la trasparenza, l’anticorruzione, la semplificazione, la dematerializzazione con realizzazione dei siti scolastici nuovi albi pretori D.lgs n. 33/2013;
(7) Responsabili delle procedure di indizione e svolgimento dei bandi di gara finalizzati all’erogazione dei servizi;
(8) Sottoscrittori di contratti di lavoro, nonché di tutti i contratti che regolano la vita scolastica;
(9) Responsabili della gestione dei TFR, dei pensionamenti, delle ricostruzioni di carriera del personale, delle graduatorie docenti e alunni e dei contenziosi;
(10) Datori di lavoro nell’applicazione dei regolamenti disciplinari docenti e ATA e per l’applicazione delle sanzioni ai dipendenti fino a dieci giorni di sospensione dall’attività lavorativa;
(11) Nominati con delega dall’Amministrazione in qualità di difensori del MIUR in contenziosi amministrativi e civili;
(12) Responsabili per la redazione del Programma annuale, dei risultati perseguiti mediante questo e della regolarità amministrativa e finanziaria da sottoporre ai revisori dei conti mediante dettagliate relazioni di accompagnamento sia del Programma annuale che del Conto consuntivo
(13) Responsabili per il buon andamento degli OO.CC. sia in qualità di Presidenti e coordinatori del Collegio docenti e della Giunta esecutiva che come garanti della sollecita e corretta regolarità nell’applicazione delle delibere dei Consigli d’Istituto;
(14) Responsabili del PAI (Piano annuale di Inclusione), dell'integrazione degli alunni con disabilità, della gestione dei casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali pur nella concreta difficoltà di garantire il diritto al sostegno didattico in assenza di organico e con l’obbligo di doverlo assicurare in applicazione delle sentenze del TAR che seguono i ricorsi presentati dalle famiglie;
(15) Responsabilità in merito all’esecuzione degli opportuni interventi programmati dal GLI e dei GLH Operativi e ai rapporti con le ASL, le cooperative degli assistenti igienico-sanitari, educativi e tecnici;
(16) Presidenti dei consigli di classe, degli scrutini quadrimestrali e finali; (17)Presidenti del Comitato di valutazione del servizio dei docenti e Referenti per il Gruppo di lavoro sull’Inclusione;
(18) Responsabili del sistema di valutazione e autovalutazione (prove Invalsi, questionari scuola, RAV...) e dei risultati complessivi raggiunti in riferimento agli obiettivi previsti nel piano dell’offerta formativa da rendicontare all’utenza;
(19) Curatori dei rapporti con gli Enti istituzionali esterni e rappresentanti legali dell’Istituzione scolastica 13 nelle reti territoriali orizzontali e verticali;
(20) Preposti all’organizzazione di tutti gli Uffici, anche degli Uffici di segreteria (D.lgs n.150/2009); (21)Presidenti, a titolo gratuito, ma obbligatorio (in quanto incaricati d’Ufficio), delle Commissioni d’esame di Stato di sc. secondaria di I grado in altra Istituzione per il mese di Giugno e di fatto responsabili per tutta la durata degli esami di quanto accade in due differenti Istituzioni scolastiche.
(2) Responsabili, come datori di lavoro, nel Sistema di prevenzione e protezione delle Istituzioni scolastiche e di quanto attiene la sicurezza degli edifici scolastici, della gestione dei rapporti interistituzionali finalizzati alla “gestione della sicurezza” (EE.LL., territorio etc..); (D.lgs n.81/2008 e successive integrazioni);
(3) Rappresentanti la Parte Pubblica, ovvero lo Stato italiano, nel tavolo di contrattazione sindacale;
(4) Responsabili, nella contrattazione, per quanto riguarda le materie dell’informazione preventiva e successiva, per la regolare applicazione del contratto e per la redazione della relazione pubblica di accompagnamento dello stesso contratto integrativo;
(5) Responsabili per tutte le procedure della privacy D.lgs n. 196/2003;
(6) Responsabili dell’applicazione delle norme sul trattamento dati come per la trasparenza, l’anticorruzione, la semplificazione, la dematerializzazione con realizzazione dei siti scolastici nuovi albi pretori D.lgs n. 33/2013;
(7) Responsabili delle procedure di indizione e svolgimento dei bandi di gara finalizzati all’erogazione dei servizi;
(8) Sottoscrittori di contratti di lavoro, nonché di tutti i contratti che regolano la vita scolastica;
(9) Responsabili della gestione dei TFR, dei pensionamenti, delle ricostruzioni di carriera del personale, delle graduatorie docenti e alunni e dei contenziosi;
(10) Datori di lavoro nell’applicazione dei regolamenti disciplinari docenti e ATA e per l’applicazione delle sanzioni ai dipendenti fino a dieci giorni di sospensione dall’attività lavorativa;
(11) Nominati con delega dall’Amministrazione in qualità di difensori del MIUR in contenziosi amministrativi e civili;
(12) Responsabili per la redazione del Programma annuale, dei risultati perseguiti mediante questo e della regolarità amministrativa e finanziaria da sottoporre ai revisori dei conti mediante dettagliate relazioni di accompagnamento sia del Programma annuale che del Conto consuntivo
(13) Responsabili per il buon andamento degli OO.CC. sia in qualità di Presidenti e coordinatori del Collegio docenti e della Giunta esecutiva che come garanti della sollecita e corretta regolarità nell’applicazione delle delibere dei Consigli d’Istituto;
(14) Responsabili del PAI (Piano annuale di Inclusione), dell'integrazione degli alunni con disabilità, della gestione dei casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali pur nella concreta difficoltà di garantire il diritto al sostegno didattico in assenza di organico e con l’obbligo di doverlo assicurare in applicazione delle sentenze del TAR che seguono i ricorsi presentati dalle famiglie;
(15) Responsabilità in merito all’esecuzione degli opportuni interventi programmati dal GLI e dei GLH Operativi e ai rapporti con le ASL, le cooperative degli assistenti igienico-sanitari, educativi e tecnici;
(16) Presidenti dei consigli di classe, degli scrutini quadrimestrali e finali; (17)Presidenti del Comitato di valutazione del servizio dei docenti e Referenti per il Gruppo di lavoro sull’Inclusione;
(18) Responsabili del sistema di valutazione e autovalutazione (prove Invalsi, questionari scuola, RAV...) e dei risultati complessivi raggiunti in riferimento agli obiettivi previsti nel piano dell’offerta formativa da rendicontare all’utenza;
(19) Curatori dei rapporti con gli Enti istituzionali esterni e rappresentanti legali dell’Istituzione scolastica 13 nelle reti territoriali orizzontali e verticali;
(20) Preposti all’organizzazione di tutti gli Uffici, anche degli Uffici di segreteria (D.lgs n.150/2009); (21)Presidenti, a titolo gratuito, ma obbligatorio (in quanto incaricati d’Ufficio), delle Commissioni d’esame di Stato di sc. secondaria di I grado in altra Istituzione per il mese di Giugno e di fatto responsabili per tutta la durata degli esami di quanto accade in due differenti Istituzioni scolastiche.
È lecito quindi porsi la solita domanda dalla ovvia risposta: perché un Dirigente
Scolastico non deve trovare il giusto inquadramento in riferimento alle responsabilità
sopra elencate ed essere relegato fuori dalla dirigenza pubblica (ruolo unico) con tutto
quello che questo comporta anche a livello stipendiale oltre che ovviamente
motivazionale?
Si impone quindi una revisione completa, come detto, sia dal punto di vista
dell’inquadramento professionale sia dal punto di vista economico per questa figura
di Dirigente, suo malgrado Manager.
Rita Coltellese *** Scrivere: Renzi e le ingiustizie sulla Dirigenza Pubblica
Rita Coltellese *** Scrivere: Renzi e le ingiustizie sulla Dirigenza Pubblica
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