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Sent: Friday, April 22, 2016 10:27 AM
Subject: Grazie per avere firmato: l'omicidio stradale è
legge!
Caro amico/a,
Il giorno 25 Marzo 2016 la legge 41/2016 sull’omicidio stradale e' entrata in
vigore.
Puoi leggere il testo integrale nella gazzetta ufficiale a questo
link:
Legge 41/2016 Omicidio Stradale
Dopo un percorso
travagliato nel codice penale e' stato introdotto il reato di omicidio stradale e sono state
aumentate le pene per tutti i casi di violazione del codice della strada che
causano morte o lesioni gravi ad altre persone.
Siamo contenti che questo
giorno sia arrivato perche' segna l’inizio di un
CAMBIAMENTO verso una societa' piu' giusta, in cui l’irresponsabilita'
alla guida dovrebbe essere punita come comportamento grave e criminale.
Non parleremo piu' di incidenti ne' di omicidi colposi, ma di omicidi
stradali. Un cambio epocale nel
linguaggio e nella sostanza alzando la priorità del tema della violenza
stradale.
Non sappiamo con certezza se ora la strada sara' piu' sicura,
sicuramente sara' più giusta!
Sappiamo invece che questa legge da sola non sara' sufficiente a risolvere
l’epidemia di violenza stradale in Italia e per questo dovremo continuare a
vigilare a chiedere piu' controlli sulle
strade, piu' formazione e
sensibilizzazione e piu' interventi infrastrutturali
preventivi.
Se la legge e' stata finalmente approvata e' perche' tante
persone come te, in tutte le regioni italiane, hanno firmato la nostra proposta
di legge e ci hanno anche aiutato a raccogliere adesioni.
E’ un traguardo che abbiamo ottenuto tutti
insieme nel nome di tutte le vittime innocenti che abbiamo nel nostro
cuore e che non hanno avuto giustizia.
GRAZIE!
Speriamo di poter
contare ancora sul Suo sostegno nelle battaglie CIVILI che continueremo a fare
fino a quando il tema della sicurezza stradale non sara' affrontato con la
massima serieta' dai nostri amministratori, politici e giudici.
Continuiamo insieme per dare “vaLore alla vita” e
difendere il diritto alla vita di tutti
Un caloroso abbraccio
Ho dato anch'io il mio granellino di cuore e civiltà firmando due raccolte di firme: la prima fu quella nel nome di Lorenzo Guarnieri.
Nulla può restituire la persona perduta per l'incoscienza altrui, ma se non c'è neppure Giustizia il dolore è esacerbato.
Sono felice di questa e-mail di ringraziamento che pubblico, giacché sento che il mio granellino ha avuto valore.
Ho scritto molti post su questo argomento, gli ultimi arrabbiata verso Matteo Renzi che si preoccupava della Legge sulle Unioni Civili per le coppie omosessuali, mentre la Legge sull'Omicidio Stradale era tornata indietro al Senato.
Poi ho capito. Matteo aveva un problema di opportunità politica, di voti di sostegno all'interno del suo partito per far passare le riforme a cui tiene molto, e Scalfarotto gli ha promesso sostegno. Dunque lui lo ha accontentato e, ho notato, spesso Scalfarotto è accanto a lui, anche nei viaggi all'estero.
Dopo le Unioni Civili finalmente Matteo ha mantenuto la parola.
Come scrissi molto tempo fa, se i giudici avessero tenuto conto di quanto già previsto come aggravanti nell'articolo del Codice Penale sull'Omicidio Colposo, non ci sarebbe mai stato bisogno della Legge sull'Omicidio Stradale.
589. Omicidio colposo. (1) Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (2) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3). Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (4). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235] (5) (6) (7).
Ma i signori giudici non si capisce come interpretino quanto scritto e, nonostante nei fatti ci fossero le violazioni sopra riportate, spesso chi aveva violato veniva rilasciato con pene offensive per le vittime e per chi restava a piangerle.
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