sabato 6 agosto 2016

Sentenze / Riportare a mezzo stampa dichiarazioni altrui: responsabilità del giornalista (Cass., 1952/14)

DA: http://www.canestrinilex.com

11SET2014

Riportare a mezzo stampa dichiarazioni altrui: responsabilità del giornalista (Cass., 1952/14)

Autorità giudiziaria Cassazione civile
Le tre regole per escludere la responsabilità del giornalista nel caso di diffusione di notizie consistenti in fatti od opinioni riferiti da altri (cd. "responsabilità del diffusore mediatico").


Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 maggio– 11 settembre 2014, n. 19152

Svolgimento del processo
1. Con atto notificato il 10.5.2001 B.S. convenne dinanzi al Tribunale di Roma le società The Economist Newspaper Ltd. e Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., allegando che:
(-) le società convenute erano editrici, rispettivamente, dei quotidiani "The Economist" e "La Repubblica";
(-) il (omissis) il quotidiano The Economist aveva pubblicato un articolo dal titolo “An italian story", dal contenuto diffamatorio per esso attore, del quale si mettevano in dubbio l'onestà e la trasparenza;
(-) tale scritto era stato ripreso e divulgato dal quotidiano La Repubblica il giorno successivo ((omissis)), in un articolo dal titolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare");
(-) la pubblicazione dei due articoli avvenne in concomitanza con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001, nelle quali esso attore era candidato.
Concluse pertanto chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento del danno.
2. Con sentenza 21.11.2003 n. 28206 il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per territorio in merito alla domanda formulata nei confronti della The Economist Newspaper Ltd., e rigettò quella formulata nei confronti della Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..
3. La sentenza, impugnata dal soccombente limitatamente al rigetto della domanda nei confronti della Gruppo Editoriale L'Espresso, venne confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 9.10.2007 n. 3983. La Corte d'appello ha motivato la propria decisione affermando che la pubblicazione dell'articolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare" sul quotidiano La Repubblica costituì legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
4. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da B.S. , sulla base di tre motivi.
Ha resistito la Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Assume violati gli artt. 51, 185, 187 e 595 c.p.; gli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c.; gli artt. 11 e 12 L. 8.2.1947 n. 48 ("Disposizioni sulla stampa").
Espone, al riguardo, come la Corte d'appello abbia ritenuto non violato dal quotidiano La Repubblica il dovere di verità, sul presupposto che esso si era limitato a riferire dell'avvenuta pubblicazione dell'articolo in contestazione sul quotidiano The Economist. Tale pubblicazione, pertanto, rappresentava il "fatto", vero ed oggettivo, che il quotidiano italiano aveva diffuso. Tale inquadramento giuridico della fattispecie è contestato dal ricorrente, ad avviso del quale il giornalista ha sempre il dovere di verificare la fondatezza delle notizie che diffonde, anche quando si tratti di notizie riferite da terzi.
Se così non fosse, conclude il ricorrente, si perverrebbe all'assurdo di lasciare impunita la condotta di chi, senza alcuna verifica, diffonda uno scritto diffamatorio preparato da terzi.
1.2. Il motivo è infondato.
Il ricorso pone il tema dei presupposti e dei limiti della responsabilità del giornalista e dell'editore, nel caso di diffusione di notizie consistenti in fatti od opinioni riferiti da altri (cd. "responsabilità del diffusore mediatico"). Su questo tema, dopo vari contrasti negli passati, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata stabilendo al riguardo tre regole fondamentali.
1.2.1. La prima regola è che il giornalista il quale riporti dichiarazioni altrui (come nel caso dell'intervistatore; ovvero dell'articolo che dia conto di deposizioni testimoniali o rese in ambito giudiziario; od ancora - come nel caso di specie - dell'articolo che riferisca di scritti altrui) non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia (Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005, Rv. 585231), né da quello di verificare se, al momento in cui ne da contezza ai lettori, i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 17/03/2010, Rv. 612224).
1.2.2. La seconda regola è un'eccezione alla prima: quando riferisce opinioni e dichiarazioni di terzi, il giornalista è esonerato sia dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, sia di evitare di riferire espressioni oltraggiose, quando sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 10686 del 24/04/2008, Rv. 602949). Quando, infatti, ricorre il suddetto interesse pubblico, questo deve prevalere, in quanto tutelato dall'art. 21 cost., sull'interesse del singolo all'integrità del proprio onore e della propria reputazione.
Questo interesse deve essere valutato caso per caso dal giudice di merito, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti (il terzo che compie la dichiarazione e la persona diffamata), della materia in discussione e del contesto della notizia (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651).
Pertanto il giornalista che riferisca opinioni o dichiarazioni di terzi è esonerato da responsabilità per diffamazione, quando la dichiarazione del terzo costituisca di per se stessa un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe meno al suo compito informativo se lo tacesse (così la fondamentale decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637).
1.2.3. La terza regola è una eccezione alla eccezione (che fa quindi risorgere il principio generale): quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevante interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di terzi, e non verità oggettive. Chi riferisce opinioni altrui deve quindi astenersi dal ricorrere ad accostamenti suggestivi o capziosi, tali da indurre in errore il lettore e fargli percepire come veritieri i fatti dichiarati da terzi. In quest'ultima ipotesi, infatti, il giornalista dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato (Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626951; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230).
1.3. Tutte e tre queste regole sono state rispettate dalla Corte d'appello. Sono state rispettate le prime due, perché la pubblicazione dell'articolo da parte di The Economist per la fonte da cui proveniva, e per i contenuti che aveva, costituiva una notizia di indubbio interesse generale. Il giornalista che ha diffuso la notizia in Italia, pertanto, era esonerato dal verificare la verità oggettiva dei fatti narrati dal quotidiano britannico. È stata, altresì, rispettata la terza, perché il giudice di merito - con valutazione non sindacabile in questa sede - ha ritenuto rispettato dal giornalista italiano il dovere di terzietà e non decettività, consistente nel non presentare le opinioni altrui come fatti oggettivi.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c..
Anche in questo caso le norme violate sono ravvisate negli artt. artt. 51, 185, 187 e 595 c.p.; gli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c.; gli artt. 11 e 12 L. 8.2.1947 n. 48 (“Disposizioni sulla stampa").
Espone, al riguardo, la tesi secondo cui il giornalista che riferisce dichiarazioni altrui, anche ad ammettere che sia esonerato dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, ha comunque il dovere di astenersi sia dal trascrivere integralmente scritti offensivi, sia dal riferire la notizia in forma "maliziosa, insinuante ed offensiva".
2.2. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.
2.2.1. Nella parte in cui sostiene che il giornalista non deve riferire all'opinione pubblica opinioni altrui, quando queste abbiano contenuto diffamatorio, il motivo è infondato.
Per quanto appena detto, infatti, la regola affermata da questa Corte è esattamente opposta a quella invocata dal ricorrente: quando sussista un interesse pubblico alla notizia (intendendosi per "notizia" il fatto della dichiarazione del terzo), il giornalista ha diritto di riferirla, "e ciò indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate" (sono parole di Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651).
2.2.2. Nella parte, invece, in cui il motivo di ricorso prospetta una violazione, da parte del quotidiano La Repubblica, del requisito della continenza, esso è inammissibile: in questa parte, infatti, sotto le vesti della censura in iure il ricorrente intende inammissibilmente sottoporre a riesame un tipico accertamento di fatto, ovvero la valutazione della forma civile e della continenza verbale d'uno scritto giornalistico.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che il limite della continenza formale, nel caso di specie, fosse stato rispettato.
3.2. Il motivo è infondato.
La Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, si è fatta carico di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto non superato, da parte del quotidiano La Repubblica, il limite della continenza verbale (così la sentenza impugnata, pag. 5, terzo capoverso).
La motivazione, dunque, esiste: né ovviamente è consentito a questa Corte sindacarla nel merito.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna B.S. alla rifusione in favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.

Non sono giornalista, anche se quando pubblicavo degli articoli su una rivista mi era stato proposto di fare l'esame, previa fatturazione dei miei articoli, sempre scritti gratis per pura passione e divertimento.
Come blogger ho comunque dei doveri legali e, nell'esprimere le mie opinioni, li ho tenuti sempre presenti. Da quando ho creato questo blog, cioè dalla fine del 2010, non ho avuto mai alcun problema ad eccezione di un dipendente delle FF.SS. di cui avevo riportato lo scambio di e-mail fra me e lui, nella sua veste professionale, per documentare le nostre, come famiglia, vicissitudini per ottenere un rimborso di un biglietto di treno abolito per sciopero. Ho documentato quello che è, per Statuto delle Ferrovie dello Stato, un diritto legale che, per errori ed omissioni di alcuni impiegati amministrativi, era diventato una  delle solite vie crucis che inducono gli utenti a desistere dal loro diritto. Nel documentare questo iter comparivano vari nomi nelle e-mail e, essendo uno scambio di corrispondenza fra l'utente, mio familiare, e l'amministrazione inadempiente, potevo renderla pubblica su questo blog non essendo corrispondenza privata. Nessuno ha protestato, ad eccezione di uno che ha voluto che comparissero solo le iniziali del suo nome, non potendo certo pretendere che si occultasse anche l'Ufficio di appartenenza con cui lo scambio di e-mail era avvenuto.
Non ho avuto alcuna difficoltà ad ottemperare alla sua richiesta in quanto mi scrisse, privatamente, che era stato oggetto di prese in giro per questa pratica amministrativa svolta con ritardo.  
Il 4 agosto ricevo per la prima volta una richiesta, tramite Studio Legale, di cancellazione di un intero post dell'anno scorso non per cose da me scritte, bensì per solo alcune righe di un intero articolo che io avevo riportato da un sito dal taglio giornalistico citando, come faccio sempre, la fonte. Lo faccio per ovvie ragioni di copyright, come è legalmente giusto, anche se da questo blog non traggo per scelta alcun guadagno, dunque non lucro sul lavoro intellettuale altrui, ma faccio come si faceva un tempo quando si ritagliavano articoli di giornale cartaceo che si ritenevano interessanti.
Non ho avuto alcun problema a cancellare il post nella sua interezza, compresi i miei commenti che però non riguardavano la notizia di poche righe incriminata e inclusa nell'articolo. Quello che mi ha sorpreso è però che mi si chiedesse conto di cose scritte da altri, chiaramente citati come sempre all'inizio dell'articolo riportato.
Ho fatto dunque una piccola ricerca giurisprudenziale ed ho scoperto questa sentenza della Cassazione in cui il prestigioso quotidiano La Repubblica è stato citato in giudizio per aver ripreso una notizia da un giornale inglese che il ricorrente ha ritenuto diffamatoria.
Ho trovato la sentenza interessante e l'ho riportata per la mia cultura e di chi mi legge, in quanto mi sembra di aver capito, dal linguaggio legale sempre un poco ostico, che per il giornale straniero la Corte ha dichiarato di non avere competenza per territorio e per il quotidiano La Repubblica, che ha riportato lo scritto altrui, ha ritenuto di rigettare il ricorso del ricorrente addebitandogli le spese di giudizio.
Per quel che attiene questa mia esperienza, ho notato, con ulteriore sorpresa, che la notizia contenuta nell'articolo da me copiato e incollato sul mio post è ancora in circolazione sul WEB su altri giornali on-line...

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