Rita Coltellese *** Scrivere: Sentenze / Riportare a mezzo stampa dichiarazioni ...: questo un post che scrissi tempo fa dopo aver scoperto che si deve rispondere anche di ciò che scrivono gli altri, dunque nel riportare articoli di giornale bisogna stare attenti a non diffondere notizie non veritiere.
Riporto una frase della sentenza di Cassazione che ho pubblicato nel post che vi invito a leggere:
quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevante interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di terzi, e non verità oggettive
Ho creato questo blog per pubblicizzare i libri che ho scritto ma anche per mettere in risalto il mio amore per la verità in ogni argomento che tratto.
E' singolare dunque che qualcuno possa sentirsi calunniato o diffamato da ciò che scrivo.
Per quello che riguarda i terzi sono attenta a citare le fonti delle notizie dopo averle verificate esaminando la notizia su vari giornali.
Le mie personali opinioni non possono essere calunniose giacché per esserlo dovrebbero essere mie personali invenzioni, e non invento nulla su alcuno né qui né altrove.
Anzi, se qualcuno ritenesse che su questo blog si scrivono menzogne, sarei io a querelarlo.
Dunque se non ci sono mie affermazioni false non può esserci nemmeno diffamazione.
E qualora qualcuno ravvisasse in articoli di giornale da me riportati notizie false e diffamatorie, prima di avventurarsi in denunce e querele, deve farmi scrivere dal suo avvocato che mi diffidi a cancellarle.
Solo nel caso io non ottemperassi a tale richiesta sarebbe legittima la denuncia-querela.
Altrimenti si rischia di ottenere l'effetto contrario, come è accaduto nella sentenza di Cassazione pubblicata a lato, e cioè che la Corte respinge e chi si è avventurato in simile denuncia paga le spese di giudizio.