La Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (nota anche semplicemente come: SAR, acronimo disearch and rescue) siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, è un accordo internazionale elaborato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volto a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento al soccorso marittimo.
La convenzione è stata modificata due volte: la prima volta nel 1998 con la risoluzione MSC.70 (69) e la seconda volta nel 2004 con la risoluzione MSC.155 (78).
Successivamente alla Convenzione SAR, l'IMO, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), ha predisposto il Manuale internazionale di ricerca e soccorso aero marittimo, noto come Manuale IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual).
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, attraverso la propria centrale operativa, ha assunto le funzioni di "Italian Maritime Rescue Coordination Centre" con l'acronimo IMRCC (Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo). L'IMRCC, in tale veste, assume il coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nell'area marittima SAR (search and rescue) di competenza italiana, mantenendo collegamenti internazionali con gli omologhi di altri Stati in caso di soccorso in favore dei mezzi e cittadini italiani al di fuori della propria area di competenza; analogamente, è incaricato del soccorso a mezzi e persone straniere nelle acque italiane. In questo ambito le direzioni marittime, con le loro sale operative, assumono le funzioni di centri secondari di soccorso marittimo (MRSC) e assicurano il coordinamento delle operazioni SAR nelle aree di loro competenza, secondo i piani di soccorso o in base alle deleghe dell'IMRCC.
La Convenzione di Amburgo è entrata in
vigore il 22 giugno 1985, essendo stato raggiunto
il numero di 15 ratifiche richiesto
dall'articolo 5. Essa è stata ratificata da 25
Stati e precisamente: Algeria, Argentina, Australia,
Barbados, Belgio, Brasile, Canada,
Cile, Cina, Danimarca, Francia, Giappone,
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda,
Pakistan, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Democratica Tedesca, Repubblica Federale
di Germania, Stati Uniti d'America, Svezia,
Turchia e Venezuela.
5.9. Avvio delle operazioni
5.9.1. Ciascuna unità che è a conoscenza di un caso di pericolo adot
ta immediatamente delle misure a seconda delle sue possibilità al fine di prestare assistenza o dà l'allarme alle altre unità in grado
di prestare assistenza ed avverte il centro di coordinamento di salvataggio
o il centro secondario di salvataggio della zona in cui si
è verificato il caso di pericolo.
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Della navigazione marittima e interna
Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo IV
Dell'assistenza e del salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti
Dell'assistenza e del salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti
Capo I
Dell'assistenza e del salvataggio
Art. 489 - Obbligo di assistenza
L’assistENza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Art. 490 - Obbligo di salvataggio
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanZe e nei limiti indicati dall’articOlo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
L’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano efFettuati cOntro il rifiuto espresso e raGionevole deL comandante, danno dIritto, entro i limiti del valore dei beni Assistiti o salvati, al risarcimento dei danNI subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
Per chi legge e si informa prima di buttare aria fuori dalla bocca dicendo sciocchezze e, peggio ancora, per tutti coloro che, nella più totale ignoranza, commentano sotto gli articoli di giornale dando così ragione ad Umberto Eco che li definì imbecilli, ho messo insieme Leggi, Regole e Accordi a cui l'Italia si deve attenere.
Se queste persone sopra elencate vogliono leggere ed hanno una intelligenza sufficiente per capire quanto scritto, penso che siano evidenti alcune cose: la Spagna nell'Accordo di Amburgo non c'è! Non ha firmato! Traetene le conseguenze che volete. I Paesi elencati sono quei 25, se c'è un'aggiunta recente della Spagna, nei documenti che ho trovato, non compare.
La Francia però c'è.
E' evidente che la Tunisia è vicinissima al confine con le acque marittime di nostra competenza per eventuali salvataggi e, nel contempo, vicinissima alle acque libiche per la sua posizione geografica. Anch'essa non compare nell'organizzazione delle zone SAR stabilite dalla Convenzione di Amburgo, ma rimane la Legge del Mare comunque per quel che attiene il soccorso ai naufraghi.
Il Codice della Navigazione di cui pubblico gli articoli relativi al salvataggio naturalmente è Italiano, ma esistono anche le norme Internazionali del Codice di Navigazione che con poca fatica, chi ha voglia di parlare di questa materia senza dire scemenze, può cercare sul WEB.
Quello che fa sorridere del nostro Codice di Navigazione, alla luce di quanto stiamo subendo da anni, è l'art. 491 che stabilisce il diritto a: "risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso."Figuriamoci se gli scafisti o le ONG ci risarciscono i danni subiti per il salvataggio!
Ed ecco che non si può che concludere che l'Italia si sta avviando sulla strada della Santità, così come concepita nel cattolicesimo, cosa di cui il Papa sarà orgoglioso nella sua "coerenza", soprattutto dopo ieri che ha ricevuto due adulteri, successivamente sanati con il divorzio di lei e il matrimonio, rigorosamente civile però... purtroppo ..per il Papa.
In conclusione, pur avendo Leggi e Regolamenti a favore, l'Italia si trova a fare il vaso di coccio fra bugiardi che ci fanno pure la morale ed egoisti ipocriti che ci insultano. Tutti hanno in comune il rispondere NO all'accoglienza sui loro territori di questi africani che si ostinano a tentare l'avventura pagando le mafie dei traghettamenti, gonfie le teste delle bugie che tali mafie fanno girare: "Vi raccoglie subito qualche nave e vi portano in Italia dove vi danno tutto e ti aiutano a partorire se sei incinta e tuo figlio è subito italiano."
La Guardia Costiera libica può anche rispondere no alla richiesta di salvataggio (essa non compare fra i Paesi firmatari della Convenzione di Amburgo), anche se rimane sempre valida la Legge del Mare universalmente riconosciuta, ma quando sequestrava i nostri pescherecci gettando i nostri onesti pescatori siciliani nelle sue galere per giorni ed anche mesi, le motovedette funzionavano! Ci hanno anche sparato addosso! Cercare tali notizie del recente passato sempre sul WEB!